Descrizione
Nuove disposizioni introdotte dalla Legge 9 ottobre 2026 n. 180, che disciplina l'esercizio del diritto di voto per gli elettori fuori sede domiciliati in un Comune appartenente a una Regione diversa da quella di iscrizione elettorale, che possono votare nel proprio luogo di domicilio temporaneo per le Elezioni Politiche, Europee e per i Referendum (restano invece escluse le Elezioni Regionali e Amministrative).
Chi può fare richiesta
Possono iscriversi nell'elenco dei fuori sede:
- Gli elettori fuori Regione per motivi di studio o lavoro, con una permanenza prevista di almeno nove mesi.
- Gli elettori fuori Regione per motivi di cura e assistenza sanitaria, per un periodo di almeno tre mesi.
- I caregiver familiari e genitori che assistono minori sottoposti a trattamenti sanitari, fuori Regione, per un periodo di almeno tre mesi.
Scadenze e modalità di presentazione
Per gli elettori fuori sede per studio o lavoro che possiedono già i requisiti, la domanda va presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno per poter partecipare alle consultazioni dell'anno successivo. Se i requisiti maturano dopo tale data, è possibile fare richiesta entro 30 giorni e comunque non oltre il 45° giorno antecedente le elezioni.
Per chi si trova fuori sede per motivi di cura e assistenza, la scadenza è fissata non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione dell'anno in corso.
La domanda deve essere presentata al Comune di temporaneo domicilio allegando un documento d'identità valido e la documentazione (o dichiarazione sostitutiva) che attesti il motivo di studio, lavoro o cura.
La richiesta può essere presentata personalmente presso il Comune di Zanè - Via Giuseppe Mazzini, 21,
oppure tramite strumenti telematici, indicando un indirizzo di posta elettronica, a :
- ufficio.anagrafe@comune.zane.vi.it
- comune.zane.demografici@pec.altovicentino.it
Si evidenzia, al riguardo, che l’iscrizione nell’elenco ha durata annuale: l’elettore che intende votare fuori sede anche nell’anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.
La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell’articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall’articolo 71.
Revoca. La domanda di iscrizione nell’elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione.
Non ammissione. Se l’elettore non soddisfa i requisiti che legittimano il voto “fuori sede” il Comune di temporaneo domicilio gliene dà comunicazione motivata e, in tal caso, potrà votare nel Comune nelle cui liste è ordinariamente iscritto (comma 9).
Assegnazione alle sezioni. Gli elettori ammessi al voto “fuori sede” sono distribuiti nelle sezioni ordinarie, secondo un criterio di prossimità territoriale al temporaneo domicilio e, di norma, in numero non superiore al 10 per cento degli elettori iscritti nella sezione.
Attestazione di ammissione. Entro il decimo giorno antecedente la consultazione il Comune di temporaneo domicilio rilascia all’elettore ammesso un’attestazione di ammissione al voto con il numero e l’indirizzo della sezione assegnata. L’attestazione può essere inviata anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici.
AMMISSIONE AL VOTO
Gli elettori fuori sede, in analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un Comune diverso da quello di residenza, votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio.
L’elettore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell’attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l’attestazione di ammissione al voto e la tessera elettorale personale o l’attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco a norma dell’articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.
INFO: COMUNE DI ZANE' – UFFICIO ELETTORALE - TEL. 0445 385155 - ufficio.anagrafe@comune.zane.vi.it