Contenuto | Assegno nucleo familiareLa Legge 448/1998 art.65 e il decreto del Ministero per la solidarietà sociale 452/2000 prevedono l'erogazione di assegni per nuclei familiari numerosi in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) L’assegno al nucleo familiare dei comuni spetta a:
Decorrenza e durataL’assegno al nucleo familiare viene erogato per tredici mensilità. L’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest’ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto. L’INPS provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio). I dati del mandato di pagamento devono essere ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. Il comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca. Quanto spettaL’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per l’anno 2016 l’importo è pari in misura intera a 141,30 euro mensili. DecadenzaIl diritto all’assegno cessa dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito economico e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito della composizione del nucleo.
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