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Comune di Zanè

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


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Assegno nucleo familiare

La Legge 448/1998 art.65 e il decreto del Ministero per la solidarietà sociale 452/2000 prevedono l'erogazione di assegni per nuclei familiari numerosi in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE)

L’assegno al nucleo familiare dei comuni spetta a:

  • nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell’Unione europea;
  • nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari privi di cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affido preadottivo;
  • nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE) valido per l’assegno (per l’anno 2016 pari a 8.555,99 euro);
  • cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
  • cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo (articolo 13 della legge del 6 agosto 2013, n. 97 e circolare INPS n. 5 del 15 gennaio 2014).

 

Decorrenza e durata

L’assegno al nucleo familiare viene erogato per tredici mensilità.

L’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest’ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.

L’INPS provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio). I dati del mandato di pagamento devono essere ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

Il comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca.

 

Quanto spetta

L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Per l’anno 2016 l’importo è pari in misura intera a 141,30 euro mensili.

 

Decadenza

Il diritto all’assegno cessa dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito economico e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito della composizione del nucleo.



Termine della presentazione della domanda:
31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui è richiesto il contributo.
La domanda può essere presentata ogni anno, sempre che sussistano le condizioni richieste (risorse economiche ridotte ed almeno tre figli minori).

Dove
Per la compilazione della domanda ci si deve rivolgere ai CAAF convenzionati con il Comune e portare una copia al Comune:

UIL THIENE
via S.Vincenzo
dal lunedì al venerdi 8.30-12.30 / 14.30 - 18.30
tel. 0445/381111-362259

CISL THIENE
Via Rovigo
dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 15.00-18.30
tel. 0445/380695

CGIL THIENE
C.so Campagna, 25
Dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.00 - 15.00-18.30
Tel. 0445/364116

Via G. Mazzini, 21
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PEC: comune.zane.demografici@pec.altovicentino.it